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NORMATIVA DI REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art.84-Zona -1 Centro Storico -
La zona del Centro Storico risulta vincolata secondo il seguente comma
5° dell'art.17 della legge 6/8/67 n°765,sino all'approvazione
del P.P.E.: "Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico
artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite, esclusivamente
opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. "Le
aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del P.R.G. "Per
tutte le opere, sia pubbliche che private, che interessino il sottosuolo
di tutto il centro storico, si richiama quanto disposto dall'articolo
n°7 e dell'articolo 110 del regolamento edilizio.
Art..85-zona 2-zona di completamento intensiva.
In tali zone è stabilito un indice massimo di fabbricazione fondiario
di 6 mc/mq. Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza della fabbrica non superiore a m. 60 e non inferiore a m. 20;
numero dei piani 4 con altezza massima di m. 22 comunque non superiore
alla larghezza della strada aumentata di 1/4. Soluzione architettonica
di tutti i prospetti e pertanto non sono ammesse costruzioni a confine.
La distanza dei fronti maggiori dei corpi lineari di fabbrica non può
essere inferiore ai 2/3 dell'altezza della fabbrica; quella fra i fronti
minore di testata dei corpi di fabbrica, non minore della metà
dell'altezza. Nel caso di fronti misti e di diverse altezze si considerano
le medie. In ogni caso la distanza fra edifici antistanti non può
essere inferiore a ml. 10; i bow-windows rientrano nella norma. Non sono
ammessi corpi di fabbrica sporgenti rispetto ai corpi principali più
di 4 metri; tali corpi devono distare tra loro non meno di metri 10. Potranno
essere costruiti corpi di fabbrica lineari a collegamento delle testate
dei corpi di fabbrica principali, purché di altezza non superiore
di m. 4 e destinati a negozi, autorimesse, porticati e simili. Non sono
ammesse chiostrine. La distanza minima di ogni prospetto dai confini laterali
e posteriori non potrà comunque essere inferiore a m. 5. Devono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un mq. per ogni 10 mc. di costruzione (legge 122/89). Le licenze singole
vano subordinate all'approvazione dei piani particolareggiati ai sensi
dell'art. 17, 6° comma, della legge 6 agosto 1967 n. 765.
Art.86-Zona 3-zona di completamento semintensivo.
In tale zona è stabilito un indice massimo di fabbricazione di
4,5 mc/mq. Le costruzione dovranno avere le seguenti caratteristiche:
costruzioni lineari aperte; soluzione architettonica di tutti i prospetti;
lunghezza della fabbrica non superiore a ml. 50 e non inferiore a ml.
16; numero dei piani non più di quattro e non meno di tre; altezza
massima ml. 15 e comunque non superiore alla larghezza della strada aumentata
di 1/4. Nel caso di vecchie strade con larghezza minore di ml. 10 i nuovi
edifici dovranno essere arretrati dal filo stradale di ml. 3. Potranno
essere costruiti corpi di fabbrica lineari di collegamento delle testate
dei corpi di fabbrica principali, purché di altezza non superiore
a m. 4 e destinati a negozi, autorimessa, porticati e simili. Non sono
ammesse chiostrine. La distanza tra edifici fronteggiantesi non può
essere inferiore a ml. 10; i bow-windows rientrano nella norma. La distanza
minima di ogni prospetto dai confini laterali e posteriori non potrà
essere comunque inferiore a ml. 5. Devono essere riservati appositi spazi
per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione
(legge 122/89). Le licenze singole vanno subordinate all'approvazione
dei piani particolareggiati ai sensi dell'art. 17, 6° comma della
legge 6 agosto 1967 n. 765.
Art.87-zona 4-zona di completamento centrale.
In tale zona è stabilito un indice massimo di fabbricazione fondiario
di 4,5 mc/mq. Gli edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
costruzioni isolate; soluzione architettonica di tutti i prospetti; altezza
massima ml. 14 e minima ml. 8 e comunque non superiore a una volta e mezza
la larghezza stradale. Nel caso di vecchie strade con larghezza minore
di ml. 10 i nuovi edifici dovranno essere arretrati dal filo stradale
di ml. 3. La distanza fra edifici fronteggiantesi non può essere
inferiore a ml. 10; i bow-windows rientrano nella norma. La distanza minima
di ogni prospetto dai confini laterali e posteriori non potrà comunque
essere inferiore a ml. 5. Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi
in misura non inferiore a un mq. per ogni 10 mc. di costruzione (legge
122/89).Le licenze singole vanno subordinate all'approvazione dei Piani
Particolareggiati ai sensi dell'art. 17, 6° comma della legge 6 agosto
1967 n. 765.
Art.88 -Zona 5 di completamento estensiva "A".
In tale zona è stabilito un indica massimo di fabbricazione fondiaria
di 2,5 mc/mq. Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
fabbriche isolate; n. dei piani non inferiore a due né. superiore
a tre; l'altezza totale massima ml. 12 minima ml. 7; soluzione architettonica
di tutti i prospetti; superficie minima coperta non inferiore a a mq.
120. La distanza tra edifici fronteggiantesi non può essere inferiore
a ml. 10. La distanza minima dai confini laterali e posteriori non potrà
comunque essere inferiore a ml. 5; la distanza minima dal filo stradale
non inferiore a ml. 3,50. Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi
in misura non inferiore a un mq. ogni 10 mc. di costruzione (legge 122/89).
Art.89-zona 6-zona di completamento estensiva B.
La zona 6 comprende le zone di completamento estensivo B (estensive a
casette) del PRG 1957 e le zone estensive B della zona di espansione di
Tolignano - Villa S. Giuseppe. Per tutte è stabilito un indice
massimo di fabbricazione fondiario di 1,5 mc/mq e devono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un mq. per ogni
10 mc. di costruzione (legge 122/89).Nelle zone di completamento del PRG
1957 le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: fabbriche
isolate; altezza massima m. 8,50; superficie coperta minima mq. 80; la
distanza tra edifici fronteggiantesi non può essere inferiore a
mt. 10; distanza minima dai confini laterali e posteriori mt. 5 e dal
filo stradale ml.3,50. E' consentito l'abbinamento di due unità
con muro in comune purché l'edificio risulti architettonicamente
unitario. Nelle zone di espansione di Tolignano - Villa S Giuseppe, le
costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche: fabbriche isolate;
altezza massima mt. 8,50; superficie coperta minima mq. 80; distanza minima
assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
distacco minimo dai confini mt. 5; distanze minime tra fabbricati - tra
i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli
edifici o di insediamenti)- debbono corrispondere alla larghezza della
sede stradale maggiorata di ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore
a ml. 7; ml. 7,50 per lato per strade di larghezza comprese tra ml. 7
e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15;
non sono ammesse le chiostrine. Potrà essere consentito l'abbinamento
di più unità in una edificazione continua a contatto dei
singoli lotti, solo nei confini comuni ai proprietari interessati, purché
l'edificazione risulti formata da unità progettuale ed architettonica
dei singoli edifici insistenti su ogni lotto.
Art.92 -Zona 9 Verde Vincolata "A".
Tale zona comprende le aree verdi destinate all'agricoltura. E 'stabilito
un indice massimo di fabbricazione territoriale di 0,03 mc/mq., esclusi
gli annessi necessari per la coltivazione e l'allevamento (stalle - fienili
- granai - silos ecc.).Altezza massima ml. 7,50,distanze minime dai confini
ml.20 (modifica apportata con L.R. n°13/90);per le distanze dai confini
stradali valgono le norme del D.M. 1/4/68.Tale zona è inoltre regolata
dalla L.R. n°13 dell' 8/3/90
ZONA DEL PIANORO DEL COLLE S. MARCO:
E' una zona in cui, in base al D.M. n. 1855 del 30-3-1972 (G.U. n. 111
del 27-4-72) l'edificazione è subordinata all'approvazione di Piano
Particolareggiato Esecutivo. A tutt'oggi il piano particolareggiato non
è stato neanche adottato.
Art.93 - zona 10 - zona verde vincolato B.
Tale zona comprende le aree verdi di proprietà privata in cui è
vietata qualsiasi costruzione nuova o ricostruzione di edifici esistenti.
Art.94-ZONA 11-Zona verde vincolata C-
Tale zona comprende le aree verdi destinate all'agricoltura con le stesse
limitazioni all'edilizia della zona 9,ma col vincolo del rispetto del
manto arboreo esistente.
Art.95-Zona 12 - zona verde vincolata "D". Tale zona comprende
i territori rurali di particolare delicatezza e di interesse paesistico.
Dovrà essere approntato entro il termine di due anni dall'approvazione
della Variante Generale, il Piano Particolareggiato delle relative zone,
rivolto ad individuare zone 13(Verde Pubblico)- zona 11 e 10(Verde Vincolato
di tipo "C" e "B"),zona 9(aree destinate all'agricoltura)
e alcune zone 8 (estensive "D"). Le zone 12 vengono regolate
fino all'approvazione dei piani particolareggiati con le norme di cui
alla zona 9.
Art.96-zona 13 verde pubblico-
Tale zona comprende le aree verdi di proprietà pubblica, libere
o attrezzate per il tempo libero, lo sport, ecc. Vi sono ammesse solo
le costruzioni attinenti a questa funzione e purché la superficie
occupata non superi 1/100 dell'area libera.
ART 97-ZONA 14 - ZONA INDUSTRIALE
Art.98-zona 15-aree edificabili convenzionate-
In tale zona devono essere eseguiti i piani particolareggiati (zona centro
direzionale), tranne ovviamente il quelle ove già esiste un PPE
(Tolignano - S. Giuseppe). Queste ultime aree sono costruibili solo entro
le prescrizioni planovolumetriche riportate nei disegni in scala 1:2000
(tav. 14) e 1:1000 (tav. 15). Tali prescrizioni s'intendono tassative
per gli ingombri massimi degli edifici, i quali ingombri non devono essere
oltrepassati da aggetti, balconi, bow-windows ecc., fatto eccezione per
i volumi tecnici di copertura, eventuali scale esterne e ballatoi aperti
di servizio e collegamento scale. Nel caso di soluzioni architettoniche
con scale esterne queste debbono essere computate nella cubatura prevista
per ciasun tipo di edilizia nella tav. 15.
Art.105
La zona per il centro assistenziale è destinata ad accogliere edifici
per l'assistenza sociale. per la particolare delicatezza e l'interesse
paesistico della zona dovrà essere approntato entro il termine
di un anno dalla approvazione della variante o dall'inoltro della stessa
al Ministro dei Lavori Pubblici il Piano Particolareggiato rivolto ad
individuare all'interno della zona aree verdi vincolate tipo B e C e alcune
zone fabbricabili estensive tipo C. Possono essere consentite deroghe
in altezza al ml.10,50 per parziali corpi di fabbrica aventi specifiche
destinazioni igieniche - sanitarie. La zona viene regolata sino all'approvazione
del Piano Particolareggiato con le norme della zona 9.
Art.90 - zona 7-zona estensiva C.
In tale zona le caratteristiche degli edifici saranno libere; altezza
massima mt. 7,50; distanza minima dai confini m. 5. Distanze minime tra
i fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio
dei singoli edifici o d'insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza
della sede stradale maggiorata di ml. 5 per lato, per strade di larghezza
comprese tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza
superiore a ml. 15; non sono ammesse le chiostrine. Devono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un mq. per ogni
10 mc. di costruzione (legge 122/89). E' prescritto che l'edificazione
sia subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate.
Art.91 - zona 8-zona estensiva D.
Nella zona estensiva D valgono le norme della zona 7 ma l'indica territoriale
viene diminuito a 0,2 mc/mq.
Art.99 - zona 16 servizi di quartiere.
Tale zona comprende le aree di pertinenza dei servizi di quartiere (asili,
scuole, mercati, chiese parrocchiali, ecc.)
Art.100-zona 17 servizi cittadini.
Tale zona comprende le aree di pertinenza dei servizi in scala cittadina
(scuole medie superiori, collegi, attrezzature sanitarie, commerciali,
per il tempo libero, amministrative, ecc.;
Art.103-Zona 20-Zona ferroviaria.
Tale zona comprende aree di pertinenza degli impianti ferroviari.
Art.104-Zona 21-Zona artigianale.
Nella zona artigianale sono ammesse solo costruzioni industriali di tipo
artigianale con annessa la sola abitazione dell'Imprenditore per una cubatura
massima di mc. 500. E' consentito edificare complessivamente con un indice
massimo di fabbricazione fondiaria di 4,5 mc/mq, altezza massima ml.8,00,distanza
minima dai confini e dalla strade ml.5,00.Devono essere riservati appositi
spazi per parcheggi in misura non inferiore a un mq. per ogni 10 mc. di
costruzione.(Legge 122/89).
Art.107-zona 24-zona vincolata ai sensi della legge 167/64.
Tali zone comprendono le aree vincolate ai sensi della legge 18-4-62 n.
167 approvate con Decreto Provveditore Regionale alle OO.PP. n. 36938
del 2-4-1966.
Art.108-Centri abitati delle frazioni.
In tali zone è consentito costruire con le norme di cui alla precedente
zona 5.L'espansione delle frazioni è subordinata alla approvazione
dei rispettivi piani particolareggiati
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